Credito d'imposta

Credito d’imposta

Strumenti interpretativi

  • Circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 28 febbraio 2015
  • Circolare di Confindustria del 29 gennaio 2016
  • Circolare ASSONIME del 7 aprile 2016
  • Circolare di Confindustria del 28 settembre 2016
  • Schede di lettura della Legge di Bilancio 2017

Caratteristiche generali dell’agevolazione

  • Tutte le imprese possono richiedere l’agevolazione, nessun limite di fatturato
  • Non è richiesta nessuna approvazione
  • Applicazione automatica
  • Durata sei anni (fiscalità 2015-2020)
  • Credito di imposta 25% o 50% sugli incrementi di spesa di ricerca e sviluppo rispetto a quanto sostenuto nella media annuale nel triennio 2012-2014 dal 2017 unica aliquota al 50%
  • Investimento minimo in R&S: 30.000 €
  • Credito max annuo per azienda: 20 mln €
  • Può beneficiare dell’agevolazione il soggetto che si assume il rischio di impresa per l’attività di R&S

Definizione di Ricerca e Sviluppo

  • “Ricerca fondamentale” – i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
  • “Ricerca industriale” – ricerca pianificata o indagini critiche mirandi ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; – creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.
  • “Sviluppo sperimentale”
    • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione purché non siano destinati a uso commerciale;
    • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ed esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida;
    • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
  • Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 e del comma 2 dell’aritcolo 2 e del decreto attuativo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  • Sono, pertanto, escluse dal perimetro dell’agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati).
  • Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Per espressa previsione normativa è cumulabile con:

  • Con l’iperammortamento al 250%
  • con il super ammortamento al 140%
  • con il PATENT BOX

Ai fini del credito di imposta in esame, i costi determinati ai sensi dell’articolo 4 del decreto attuativo sono, quindi, assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti.

Inoltre costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini  del calcolo degli aiuti c.d. de minimis (di cui ai regolamenti (UE) della Commissione n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Il Credito di Imposta non è un aiuto di Stato.

Documentazione

  • si richiede la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale non è stabilito un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa e può essere redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della  regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.
  • tale certificazione deve essere allegata (non depositata) al bilancio.
  • le imprese con il bilancio certificato sono esenti dagli obblighi sopra descritti sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta.
  • si precisa che gli obblighi documentale e di certificazione, oltre a riguardare gli investimenti realizzati nel periodo di imposta in relazione al quale le imprese intendono beneficiare dell’agevolazione, sussistono anche in riferimento agli investimenti pregressi sulla base dei quali è calcolato l’incremento agevolabile ai fini della determinazione del credito di imposta.
  • La documentazione richiesta ai fini dei controlli va certificata entro la data di approvazione del bilancio
  • per le spese relative al “personale altamente qualificato” ed al “personale tenico” si richiedono i fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di R&S, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo
  • per i costi per “strumenti e attrezzature di laboratorio”, è necessaria la dichiarazione del legale rappresentante ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo relativa alla misura e al periodo in cui “strumenti e attrezzature” sono stati utilizzati per la R&S
  • per i costi relativi alla c.d. ricerca “extra-muros”, sono necessari i contratti stipulati, le fatture e una relazione sottoscritta dai consulenti concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.
  • per le spese per “privative industriali”, nell’ipotesi in cui siano acquisite da terzi, si ritiene che costituisca valida documentazione a supporto i relativi contratti e una relazione, firmata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce
  • Per le spese di certificazione da parte del revisore dei Conti è necessaria la relativa fattura

 

Inquadramento sistematico

In passato, ci sono stati altri interventi normativi aventi la finalità, diretta o indiretta, di incentivare attività di ricerca e sviluppo; a titolo di esempio:

  •  Art. 1 D.L. 13 maggio 2011, n. 70: progetti di ricerca di Università/ enti di ricerca – biennio 2011-2012
  • Art. 1, commi 280-284, L. 27 dicembre 2006, n. 296: investimenti di ricerca industriale – triennio 2007-2009
  • Art. 1, D.L. 30 Settembre 2003, n. 269: investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studio (c.d. Tecno-Tremonti)

La norma di riferimento:

  • l’art. 3 D.L. 23 Dicembre 2013, n. 145 (mai ratificato)
  • Art. 1, comma 35, L. 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
  • Decreto 27 maggio 2015, emanato dal MEF, di concerto con il MiSE. “Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo” (pubblicato in G.U. il 29/07/2015)
  • Relazione illustrativa del MEF al Decreto del 27 maggio 2015
  • Risoluzione 97/E del 25/11/2015 dell’AdE <<Istituzione del Codice Tributo>>
  • Circolare dell’AdE 5/E del 16 marzo 2016 (strumento tecnico)
  • Circolare del Mi.S.E. n. 46586 del 16 aprile 2009 (settore tessile)
  • Scheda di sintesi sul C.I. del Mi.S.E del 31 marzo 2016
  • Art. 1, commi 15-16 L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

Di prossima pubblicazione

  • Nuova circolare dell’Agenzia delle Entrare (strumento tecnico/interpretativo sulla Legge di Bilancio 2017)

Esempio investimenti in software industria 4.0

Se ipotizziamo un investimento di € 100.000, di cui € 80.000 per Ricerca e Sviluppo i benefici per le imprese saranno:

  • iperammortamento +40% riduzione delle imposte pari a 9.600 €.
  • credito d’imposta del 50% sui costi di Ricerca e Sviluppo del bene pari a 40.000 €.

Il costo effettivo dunque sarà di di € 50.400, con un risparmio del 49,6 %

Visto il tipo di agevolazione, volevamo sottolineare che qualunque proposta di Blulink e dei partner inerente ad analisi e sviluppo che porta a modificare e migliorare in modo significativo un processo, anche organizzativo, può essere soggetto al credito

{a cura di Luca Pietranera di Corporate Studio}